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15 gennaio: scadenza per la presentazione delle domande di pensione

PREVIDENZA

Chi può presentare la domanda

Chi viene collocato in pensione d’ufficio

La scheda di dettaglio della Uil Scuola

 

In data odierna, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Istruzione con il quale si stabilisce la data di scadenza di presentazione delle domande di dimissioni dal servizio al 15.01.2015 per aver raggiunto il limite massimo di servizio, per richiedere il trattenimento in servizio per arrivare al minimo di contribuzione (20 anni) e per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento pensionistico. Entro la medesima data, potranno essere ritirate le dimissioni.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  1) Tutte le donne che hanno una età contributiva di anni 41 e mesi 2 entro il 31.08.2015 e tutti gli uomini che, alla medesima data, posseggono anni 42 e mesi 2 di contribuzione. I requisiti si devono possedere senza arrotondamenti; 2) Tutti coloro, uomini e donne, che compiranno 66 anni e 3 mesi entro il 31.12.2015 e possono far valere minimo 20 anni di contribuzione; 3) Tutte le donne che, al 31.12.2014, hanno età anagrafica di anni 57 e 3 mesi e contribuzione minima di anni 35 le quali optano per il calcolo contributivo, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004 (Legge Maroni).

CHI VIENE COLLOCATO IN PENSIONE D’UFFICIO  1) Le donne che compiranno 65 anni entro il 31.08.2015 e, al 31.12.2011, possedevano minimo 20 anni di contribuzione; 2) Tutti gli uomini e donne che compiranno 65 anni di età anagrafica al 31.08.2015 e, al 31.12.2011, possedevano quota “96” (mix tra età anagrafica e contributiva partendo da età minima 60 anni e contributiva 35); 3) Tutti coloro che compiranno 66 anni e 3 mesi entro il 31,08,2015 e posseggono minimo 20 anni di contribuzione; 4) Tutti coloro che compiranno anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2015 e, pur non possedendo il minimo di contribuzione (anni 20) a tale data, rimanendo in servizio fino ad anni 70, come prevede l’art. 509 comma 3 del Decreto Legislativo 297 del 16.04.1994 (Testo Unico), non raggiungerebbero il minimo contributivo di anni 20. Il decreto del Ministro non detta istruzioni per la presentazione delle istanze di dimissioni, anche perché si attendono le norme pensionistiche che saranno approvate nella Legge di stabilità, non appena sarà terminato l’iter parlamentare.

 

LEGGE DI STABILITA’ E MISURE PREVIDENZIALI

La Legge di stabilità, attualmente al vaglio del Senato per la sua definitiva approvazione, ha recepito due emendamenti che hanno un notevole risvolto sul trattamento pensionistico.

Il primo, presente nell’art. 1 comma 87, stabilisce che, per i soggetti che maturano diritto a pensione entro il 31.12.2017, pur non possedendo 62 anni di età anagrafica, non si applicano le penalizzazioni previste dalla Legge Fornero (1% per ciascuno dei due primi anni + 2% per ciascun anno successivo ai primi due) per l’accesso alla pensione anticipata.

Il secondo, inserito nei commi 61 e 62 dell’art. 3, pone un limite agli importi dei trattamenti pensionistici, che riguarda anche le pensioni già liquidate, prevedendo che tali trattamenti non potranno eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato con le norme precedenti l’entrata in vigore della Legge Fornero.

Quest’ultimo provvedimento, qualora dovesse essere approvato dal Senato così com’è, potrebbero penalizzare in particolar modo le pensioni di coloro che al 31.12.2011 avevano 40 anni di contribuzione.