che scarica sulle scuole i problemi di leggi  sbagliate che ne bloccano il funzionamento e aumentano il disagio delle persone. 

Nel corso dell’unico incontro in materia di supplenze per l’a.s. 2015-2016 

La UIL Scuola  espresso l’esigenza di fornire una lettura attenta e puntuale  degli effetti che la legge di stabilità 190/2014 e la legge 107/2015 introducono in termini di cambiamento, evitando interpretazioni estensive e “anticipative”  rispetto alla entrata in vigore prestabilita.

Nel merito abbiamo evidenziato quanto segue:

DOCENTI

* Spezzoni residui – vanno definiti prima che vada in funzione l’organico potenziato, in quanto ore in organico di diritto vanno pagate per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto).

* Nomine a partire dal secondo giorno di assenza del titolare – costituiscono un caso in cui, come per gli ATA, non è sufficiente limitarsi a richiamare il divieto previsto dalla legge 190/2014; occorrono indicazioni chiare e precise che consentano lo svolgimento delle lezioni nel rispetto dell’autonomia e delle funzioni dei diversi organi della scuola.

* Licei musicali – la gestione deve evitare i problemi via via evidenziati nell’anno scolastico 2014-2015 (calcolo delle ore per le discipline, priorità delle conferme ed utilizzazione docenti di  strumento musicale). Occorre stabilire un termine entro cui gli uffici scolastici territoriali pubblicano i posti disponibili per le utilizzazioni.Va mantenuto il meccanismo di incrocio dei punteggi con la scelta dei licei, come negli anni precedenti e chiarito cosa accade per le ore che si perdono.

* Part Time - il diritto al completamento riguarda anche i contratti di supplenza stipulati ex artt.36/59 CCNL non solo in riferimento a frazioni orarie disponibili fino al termine delle attività didattiche ma anche per disponibilità derivanti da supplenze brevi. La condizione giuridica del personale che ha accettato una supplenza  ai sensi degli articoli citati,  con conseguente aspettativa non retribuita full time, è equiparata a quella del personale a tempo determinato che ha diritto al completamento dalle graduatorie di istituto.

ATA -

  • La UIL ha evidenziato come il ricorso alle supplenze fino all’avente diritto per tutti i posti ATA e’ illegittimo. La legge 190/2014 ha esclusivamente previsto il congelamento dei posti del personale amministrativo e gli aventi diritto che – in questo caso – sono gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ATA ed hanno diritto alla supplenza annuale per la successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Si tratta di un abuso dell’articolo 40, comma 9 della  legge 449/97 che regolamenta la copertura dei posti in attesa della pubblicazione di nuove graduatorie o nel caso di rinnovo delle stesse.
  • Trattare le supplenze brevi nella circolare delle supplenze diretta agli uffici del MIUR limitandosi ad evidenziare divieti di legge o a fornire semplici richiami normativi, è, secondo la UIL , inopportuno  e dannoso. Il Ministero dell’istruzione ha l’obbligo di assicurare la funzionalità dei servizi scolastici anche a garanzia della sicurezza degli alunni. Pertanto deve fornire ai Dirigenti direttive adeguate ad un corretto funzionamento delle scuole  nel rispetto dell’autonomia scolastica e della funzione dirigenziale che altrimenti risulterebbe delegittimata.

Sulle diverse tematiche, ed in particolare quelle afferenti agli ATA, abbiamo dato mandato al nostro Ufficio Legale di valutare i profili di illegittimità della circolare per l’eventuale impugnativa di fronte al giudice competente