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Graduatorie d’istituto II fascia – Personale docente, aggiornamenti semestrali

AL MIUR – Dir. Generale per il personale scolastico
Dott.ssa M. Maddalena Novelli

Oggetto: Graduatorie d’istituto II fascia – Personale docente

Il Decreto Ministeriale relativo al rinnovo delle graduatorie d’istituto per il triennio 2014/17, all’art. 14, prevede che con successivi provvedimenti siano fissati, con cadenza semestrale, tempi e modalità per consentire l’inserimento in II fascia d’istituto ai docenti che abbiano conseguito il titolo abilitante successivamente al 23 giugno 2014, termine di scadenza per l’aggiornamento delle stesse.

La scrivente Segreteria nazionale chiede l’emanazione dello specifico provvedimento per consentire ai docenti interessati di usufruire del diritto di precedenza, nella fascia di appartenenza, al momento del conferimento delle nomine.

Massimo Di Menna, Segretario generale

Gruppo di lavoro per la revisione del regolamento contabile delle scuole.

Presso il MIUR è stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento di contabilità ( DM 44/2001) al fine di adeguarlo alle numerose modifiche normative e contabili, intervenute negli anni.

Il gruppo è guidato dal Dott. Greco, Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR e composto da membri della stessa Direzione, Dirigenti Scolastici e DSGA. Per la UIL Scuola partecipa Antonello Lacchei. La finalità è quella di fornire indicazioni utili a pervenire ad un testo – da condividere con il MEF – che tenga conto delle reali esigenze delle scuole e che consenta loro di operate agevolmente con trasparenza ed economicità nel rispetto delle nuove normative in materia di acquisti di beni e servizi e di gestione amministrativa e contabile. Il provvedimento dovrebbe entrare a far parte del pacchetto di norme sulla Buona Scuola e di usufruire, in questo modo, di un canale prioritario per essere approvato in tempo per il prossimo anno.

La Uil Scuola ha evidenziato la necessità di calibrare le nuove disposizioni assicurando il rispetto dei tempi della scuola che, come è noto opera ad anno scolastico e di fornire un reale supporto alla costituzione ed alla gestione di Reti di Scuole, per agevolare la costituzione di gruppi omogenei di acquisto. Parallelamente si deve procedere alla emanazione delle nuove norme sulla governance delle scuole, regolata ancora oggi dai ‘decreti delegati’ stabiliti da una legge del ’74 quando di autonomia non si parlava.

POSIZIONI ECONOMICHE ATA: Uil chiede il pieno ripristino

Il MIUR in risposta alla richiesta della UIL Scuola e delle altre organizzazioni sindacali ha convocato una riunione per il 21 gennaio sulle posizioni economiche ATA. Quella sarà la sede, anche in base alle informazioni che ci verranno fornite, per definire il percorso per ottenere il pieno ripristino dell’istituto contrattuale ed il pagamento di tutte le posizioni sospese. Ricordiamo che il MEF aveva bloccato il pagamento di quelle attribuite dal settembre 2011, ritenendole un aumento stipendiale illegittimo, sottoposto al blocco delle retribuzioni pubbliche. Con la norma che ha ripristinato gli scatti del personale della scuola e con i relativi CCNL si è anche risolta la situazione delle posizioni economiche fino al 31 agosto 2014. Tutto il personale destinatario delle stesse il cui nominativo era già stato inviato alle DPT e che aveva subito il blocco, ha ricevuto per differenza le somme non percepite. Per coloro che hanno i requisiti giuridici di assegnazione e sono stati esclusi in quanto il loro nominativo non è stato trasmesso alla DPT stiamo valutando le azioni di tutela sindacale e giurisdizionale. Per coprire gli ultimi 4 mesi, in sede di riassegnazione delle economie MOF è stata inviata ad ogni scuola una somma forfettaria. Resta aperta la questione del loro pieno ripristino, per tutti, da gennaio 2015.

PERMESSI IN BASE ALLA LEGGE 104
Il ministero attiva un monitoraggio sul loro utilizzo

§ Link alla nota del ministero

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot943_15

Nota Ufficio legale UIL Scuola:

SENTENZA N. 262/15: LA CORTE DI CASSAZIONE HA STABILITO CHE I CONTRATTI A TERMINE VALGONO INTERAMENTE AI FINI DEGLI SCATTI DI ANZIANITA’

Breve commento alla sentenza n. 262/15 Corte di Cassazione
a cura di Domenico Naso – Responsabile Ufficio Legale Uil scuola

Evidenzio un’importante decisione adottata dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 262 pubblicata il 12.01.15 in tema di contratti a termine.

Con questa decisione, la Corte di cassazione ha riproposto una questione di estremo interesse, peraltro più volte affrontata in sede di legittimità anche nel corso del 2014, ossia se sussista o meno un diritto del dipendente ripetutamente assunto a termine dallo stesso datore di lavoro di vedere riconosciuta – in ipotesi di dichiarazione giudiziale di illegittimità del termine e di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato – l’anzianità di servizio maturata e i conseguenti diritti patrimoniali riconducibili ai relativi scatti.

Ebbene, nel cassare la pronunzia di secondo grado, la Cassazione ricorda che l’articolo 1, comma 13, della legge 92/2012 – ponendo fine alla querelle sorta con l’introduzione dell’indennità omnicomprensiva – ha chiarito che detta norma «si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro».

Ricorda, pertanto, la Suprema corte che «l’indennità è volta al “risarcimento” del lavoratore. Quindi concerne un danno subito dal lavoratore e cioè un danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo, un danno da mancato lavoro».

Se così è, però, secondo i giudici di legittimità, l’indennità prevista dall’articolo 32 comma quinto, della legge 183/2010 «non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell’indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro. Per questi periodi non vi è niente da risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non può, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa effettuata».

Diretta conseguenza di questo principio, conclude la Corte, è non soltanto il diritto alla retribuzione, bensì anche a «che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità».

Una simile conclusione non deve stupire, perché la Corte evidenzia come questo iter logico-giuridico sia il più coerente con il principio di non discriminazione (affermato dalla Direttiva 1999/70/Ce) tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato «anche e specificatamente in ordine all’anzianità di servizio».

Tuttavia, il risultato cui perviene la Suprema corte nella decisione non pare l’effetto di una diretta applicazione del principio di non discriminazione tra un contratto a tempo determinato e uno a tempo indeterminato, bensì la logica conseguenza della conversione del primo nel secondo: di qui il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta un’anzianità di servizio effettivamente maturata.